mercoledì 19 febbraio 2014

Alluvione in Emilia, contributi sospesi fino al 31/7

Pubblicato su Fiscopiù (leggi articolo originale)

Il quadro normativo

L’art. 3, comma 2 lettera a), D.L. 28 gennaio 2014 n. 4, ha disposto la sospensione fino al 31 luglio 2014 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano avuto, alla data del 17 gennaio 2014, la residenza o la sede operativa nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, della provincia di Modena, coinvolti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 e già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Le disposizioni sono estese anche a favore dei contribuenti residenti o aventi sede operativa nei territori di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, frazioni della città di Modena, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’autorità comunale.
 Datori, autonomi ed iscritti alla gestione separata I destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti dei Comuni sopra detti, rientranti nelle seguenti categorie: i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, degli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo ed al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica); i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.). Altro dato da sottolineare è che la sospensione dei termini di versamento può essere concessa solo aisoggetti regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali e con data di inizio di attività antecedente al 17 gennaio 2014 ed operanti nelle zone colpite dall’evento. Come attivarsi per accedere al beneficio Per poter usufruire della sospensione, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda(allegato 2 della Circolare n. 26/2014) alla sede INPS competente. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura a disposizione sul sito dell’Istituto. Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, inerisca diverse gestioni. Non sono previsti, infine, rimborsi di quanto eventualmente già versato.

INPS, Circolare 14 febbraio 2014, n. 26.pdf

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